02 giugno 2009

 
     

Disabilita' ed elezioni : nuova normativa sul voto a domicilio
di Margherita Corriere*

È entrata in vigore l'8 maggio scorso la legge 7 maggio 2009, n. 46 che attua, sulla carta, un ampliamento del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. Precedentemente la legge 27 gennaio 2006 n. 22 garantiva l'esercizio di voto a domicilio esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e previa presentazione di documentazione sanitaria.

Con la nuova normativa possono votare al proprio domicilio:

  • a) gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano "intrasportabili".
  • b) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

L'elettore, che versi in una delle sopracitate condizioni, nell'imminenza di qualsiasi consultazione elettorale,deve richiedere la certificazione sanitaria che attesti la grave infermità cioè , la dipendenza da apparecchiature elettromedicali o la intrasportabilità. Tale certificazione viene rilasciata esclusivamente dai medici dell'azienda sanitaria a ciò incaricati ed in data non anteriore ai 45 giorni da quella stabilita per le consultazioni elettorali. Inoltre la certificazione, per la categoria degli intrasportabili, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Poi, la richiesta di votazione presso la propria dimora deve essere inoltrata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. A tale richiesta deve essere allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell'Azienda sanitaria.

La domanda al sindaco deve essere presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la data della votazione. Il sindaco, una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione, deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, che, al momento della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale.

Il sindaco rilascia ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuto inserimento negli elenchi e organizza il supporto operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. Nel caso in cui tali elettori si trovino presso una dimora situata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione deve comunicare i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i malati ed i disabili e dove quindi avverrà, in concreto, la raccolta del voto a domicilio.

Orbene, da più parti si sente dire che in questa tornata elettorale per malati e disabili il diritto di voto diventerà finalmente esercizio concreto di un diritto fondamentale, grazie a tale nuova legge. Saremmo tutti felici se ciò fosse realtà… ma andiamo a vedere invero cosa succede in concreto: sicuramente per le tipologie di malati e disabili cui si riferisce la nuova legge, le visite obbligatorie, effettuate esclusivamente dai medici dell'Azienda sanitaria, che devono rilasciare la relativa certificazione medica, non possono che essere visite domiciliari. E ciò comporta, ahimè, lunghe liste di attesa e non certo visite effettuate con quella tempestività che la legge richiede per poterne usufruire.

Ci vorrebbe una task force di medici delle ASP a ciò esclusivamente dediti per una adeguata organizzazione che consentisse ad un diritto sulla carta di diventare pienamente attuato. Ma, considerata la burocrazia e gli organici delle ASP, tutto ciò sembrerebbe , all'attualità, pura utopia. Rammentiamo infatti che, ai sensi della nuova normativa, non solo, la certificazione del medico dell'Azienda sanitaria deve essere stilata in un periodo non anteriore ai 45 giorni dalla data delle votazioni, ma la domanda al sindaco - con allegato il certificato del medico dell'ASP - deve essere presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la data della votazione.

Pertanto, allo stato, quanto tempo rimarrebbe all'ammalato per ottenere il fatidico certificato dall'Azienda Sanitaria ??!!... E con i tempi ad oggi necessari per ottenere una prenotazione per una visita domiciliare sembra verosimile che il povero cittadino impossibilitato possa ottenere in tempo il famoso certificato ed esercitare il suo diritto di voto costituzionalmente sancito??

Dall'8 maggio - giorno di entrata in vigore della nuova normativa - alla data delle votazioni manca meno di un mese e, tranne che non si speri in un miracolo, non si può assolutamente immaginare che i cittadini interessati ne possano realmente usufruire. Sarebbero servite delle procedure meno farraginose che, in concreto, fossero state di reale ausilio a coloro che hanno già tanti gravi problemi di salute e che, per poter esercitare i loro sacrosanti diritti di cittadini, sono costretti a iter stressanti e a procedure burocratiche, che, in sostanza, finiscono per annullare o limitare il loro esercizio di voto.

* avvocato , componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti onlus

Speciale diritti

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