| La 
        "legge Consolo" per la prevenzione e il divieto delle pratiche 
        di mutilazione genitale femminile Gazzetta 
        Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2006 LEGGE 9 gennaio 2006, n.7 Disposizioni 
        concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione 
        genitale femminile. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica 
        hanno approvato; IL 
        PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:  Art. 1. 
        (Finalita) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione 
        e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati 
        a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle 
        Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie 
        per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale 
        femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della 
        persona e alla salute delle donne e delle bambine.  Avvertenza: 
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
        competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo 
        unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione 
        dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
        28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
        disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
        invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  Nota 
        all'art. 1: - Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione sono 
        i seguenti:"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
        dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
        la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
        di solidarieta' politica, economica e sociale.".
 "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali 
        davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
        religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' 
        compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
        sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, 
        impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
        di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 
        del Paese.".
 "Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo 
        e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
        Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
        non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare 
        i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".
 Art. 2. (Attivita' 
        di promozione e coordinamento) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' 
        promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, 
        il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette 
        alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle 
        pratiche di mutilazione genitale femminile.
 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza 
        del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce 
        dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita' 
        svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto 
        programmate o realizzate da altri Stati.
 
        Art. 3. 
          (Campagne informative)1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 
          583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita', d'intesa 
          con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della 
          ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e 
          dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone 
          appositi programmi diretti a:
 a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi 
          in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice 
          penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani 
          e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza 
          dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e 
          delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione 
          genitale femminile;
 b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione 
          delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, 
          delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di 
          eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' 
          di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni 
          genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel 
          rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle 
          donne e delle bambine;
 c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato 
          di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
 d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti 
          delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta 
          esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire 
          le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori 
          delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la 
          conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio 
          dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
 2. Per l'attuazione 
        del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui 
        a decorrere dall'anno 2005.  Nota all'art. 
        3: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, 
        comma 1, della legge in lettura.  Art. 4. (Formazione 
        del personale sanitario) 1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' 
        e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente 
        per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
        e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
        presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie 
        nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di 
        immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui 
        all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di 
        prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia' 
        sottoposte a tali pratiche.
 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 
        milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 Nota all'art. 
        4: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, 
        comma 1, della legge in lettura.  Art. 5. (Istituzione 
        di un numero verde) 1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata 
        in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero 
        verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a 
        conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche 
        di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni 
        sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano 
        presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate 
        tali pratiche. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5 
        milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
 Nota all'art. 
        5: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, 
        comma 1, della legge in lettura.  Art. 6. 
        (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
 "Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 
        - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione 
        degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro 
        a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche 
        di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione 
        e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello 
        stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al 
        fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili 
        diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia 
        nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. 
        La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'. 
        La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e 
        al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto 
        e' commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si 
        applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino 
        italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino 
        italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole 
        e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
 Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro l'esercente una 
        professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis 
        importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre 
        a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine 
        dei medici chirurghi e degli odontoiatri".
 2. 
        All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da cittadino 
        straniero" sono sostituite dalle seguenti: "dallo straniero" e, al secondo 
        periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: 
        "lo straniero".
  Nota 
        all'art. 6: - Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come modificato 
        dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 604 (Fatto commesso all'estero). 
        - Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 
        609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresi' quando 
        il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno 
        di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino 
        italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta 
        di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore 
        nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro 
        di grazia e giustizia.".  Art. 7. (Programmi 
        di cooperazione internazionale) 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal 
        Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati 
        alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza 
        di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni 
        genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, 
        sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni 
        locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali 
        pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente 
        dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche 
        ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie 
        parenti in eta' minore.
  Art. 8. 
        (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
        231, e' inserito il seguente:
 "Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 
        - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis 
        del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso 
        il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive 
        previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un 
        anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' 
        revocato l'accreditamento.
 2. 
        Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato 
        allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione 
        dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione 
        definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 
        3".
  Nota 
        all'art. 8: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina 
        della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' 
        e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 
        11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e' pubblicato nella Gazzetta 
        Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.  Art. 9. (Copertura 
        finanziaria)1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 
        2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede 
        mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
        del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale 
        di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
        Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente 
        utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per 
        l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento 
        relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 
        2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto 
        a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo 
        al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, 
        con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente 
        legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale 
        degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
        spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, 
        addi' 9 gennaio 2006 CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
  LAVORI 
        PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 414): Presentato dal sen. 
        Consolo il 9 luglio 2001. Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in 
        sede referente, il 24 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 
        12ª, speciale in materia di infanzia e minori e straordinaria per la tutela 
        e la promozione dei diritti umani. Esaminato dalla 2ª commissione, in 
        sede referente, il 1° agosto 2001; il 26 novembre 2002; il 5 e 12 febbraio 
        2003. Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, 
        il 4 marzo 2003. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, 
        il 19 marzo 2003 e approvato l'8 aprile 2003. Camera dei deputati (atto 
        n. 3884): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, 
        il 16 aprile 2003, con pareri delle commissioni I e XII. Esaminato dalla 
        II commissione il 17 giugno 2003; l'8 luglio 2003; il 17 settembre 2003; 
        1°-8 e 23 ottobre 2003; l'11 novembre 2003. Nuovamente assegnato alle 
        commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente 
        il 2 dicembre 2003. Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede 
        referente, il 10 dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12 e 24 febbraio 
        2004; 10, 17, 23 e 25 marzo 2004. Esaminato in aula il 29 marzo 2004; 
        il 28 e 29 aprile 2004 ed approvato con modificazioni in un testo unificato 
        con gli atti numeri C. 150 (Ce' ed altri), C. 3282 (Conti); C. 3867 (Conti); 
        C. 4204 (Di Virgilio e Palumbo) il 4 maggio 2004. Senato della Repubblica 
        (atto n. 414/B): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) 
        e 2ª (Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 2004, con parere delle 
        commissioni 3ª, 5ª, 7ª, 12ª, commissione speciale in materia di infanzia 
        e minori e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni 
        riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 1°-22 luglio 2004; 5 e 11 maggio 
        2005. Esaminato in aula il 19 e 24 maggio 2005 e approvato con modificazioni 
        il 6 luglio 2005. Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/B): 
        Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), 
        in sede referente, il 12 luglio 2005, con il parere delle commissioni 
        I e V. Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, 
        il 21 e 27 luglio 2005; il 15 e 22 settembre 2005. Esaminato in aula il 
        26 settembre 2005 ed approvato con modificazioni il 20 dicembre 2005. 
        Senato della Repubblica (atto n. 414/D): Assegnato alla 2ª commissione 
        (Giustizia), in sede deliberante, il 21 dicembre 2005 con parere delle 
        commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª. Esaminato dalla 2ª commissione in sede 
        deliberante ed approvato il 22 dicembre 2005.  
        Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità 
        e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. 
        La consultazione e' gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello 
        Stato Speciale 
        diritti ___________ NB: 
        I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE 
        E LINKANDOwww.osservatoriosullalegalita.org
   |  | Vedi 
        analisi e commento di Federica Mancinelli |