| Maxiemendamento 
        sull' Ordinamento Giudiziario
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        precedente  5. Nell'attuazione 
        della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si 
        attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  a) prevedere 
        la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in 
        organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato 
        d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione 
        e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, 
        presso i rispettivi uffici;  b) prevedere 
        la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in 
        organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti 
        posti di magistrato di tribunale;  c) prevedere 
        che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette 
        magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non 
        meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a 
        prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;  d) prevedere 
        che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario 
        e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, 
        titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;  e) prevedere 
        l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al 
        regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e prevedere 
        che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario 
        di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello 
        e".  6. Nell'attuazione 
        della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si 
        attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  a) provvedere 
        alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, 
        sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo 
        comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme 
        di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni; ;b) 
        prevedere: 
         1) che 
          il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, 
          correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio; 2) che 
          in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare 
          la dignità della persona; 3) che 
          anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba 
          tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità 
          personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione; 
          4) che 
          la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare 
          perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);  c) salvo 
        quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti 
        disciplinari nell'esercizio delle funzioni: 
         1) i 
          comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano 
          ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione 
          della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della 
          sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 
          18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 
          1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della 
          lettera p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei 
          casi previsti dalla legge; 2) i comportamenti 
          abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro 
          difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato 
          nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri 
          magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività 
          giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio 
          delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle 
          medesime; 3) la 
          grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; 
          il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il 
          perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di 
          provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste 
          nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza 
          indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, 
          quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti 
          non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in 
          modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza 
          delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario 
          adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del 
          proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune 
          in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme 
          vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri 
          di diligenza e laboriosità; 4) il 
          reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti 
          relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale 
          e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio 
          o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere 
          di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza 
          dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso 
          sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente; 
          5) i comportamenti 
          che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal 
          segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la 
          violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, 
          o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche 
          dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino 
          i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di 
          trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato; 6) il 
          tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli 
          organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 
          4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla 
          propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali 
          informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni 
          e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura; 7) l'adozione 
          intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra 
          la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita 
          e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; 8) l'omissione, 
          da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di 
          un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che 
          possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, 
          della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio 
          ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, 
          della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della 
          sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli 
          articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 
          30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, come modificati ai 
          sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo 
          all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio 
          decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificati ai sensi 
          delle lettere n) e o); 9) l'adozione 
          di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano 
          esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi 
          o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali; 10) l'emissione 
          di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi 
          consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; 
          11) fermo 
          quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità 
          disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità 
          all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;  d) prevedere 
        che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle 
        funzioni:  
        1) l'uso 
          della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti 
          per sé o per altri; 2) il 
          frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione 
          comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere 
          stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza 
          o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione 
          superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta 
          la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari 
          con una di tali persone; 3) l'assunzione 
          di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo 
          competente; 4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione 
          giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei 
          doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3); 5) l'ottenere, 
          direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che 
          il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque 
          coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio 
          giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel 
          distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, 
          ovvero dai difensori di costoro; 6) la 
          pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento 
          in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con 
          cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di 
          decisione nel procedimento medesimo; 7) la 
          partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente 
          incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; 8) l'iscrizione 
          o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle 
          attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio 
          delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato; 9) ogni 
          altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà 
          e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza; 
          10) l'uso 
          strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per 
          le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni 
          costituzionalmente previste;  e) prevedere 
        che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:  
        1) i fatti 
          per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata 
          sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura 
          penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce 
          la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; 2) i fatti 
          per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata 
          sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura 
          penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che 
          presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; 
          3) i fatti 
          per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata 
          sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura 
          penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità 
          di esecuzione, carattere di particolare gravità; 4) altri 
          fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, 
          anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non 
          può essere iniziata o proseguita; continua 
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