NOTIZIARIO del 24 settembre 2003

 
     

Emendamento Bobbio Luigi (nuovissimo testo) al pdl N. 1296 di Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare nonchè in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d'ufficio).

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere 1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio; 2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona; 3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità o il prestigio; 4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, come riformulati ai sensi della lettera a 3); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità; 2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza; 3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza; 4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità; 5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; 5-bis) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e); 5-ter) l'adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; 6) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della situazione che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2); 7) l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo. Fermo quanto sopra e quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del fatto e delle prove;

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: 1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; 2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone; 3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità; 4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; 6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati e quindi ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico; 7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche sotto il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà.

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato: 1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria; 2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; 3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità; 4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puó essere iniziata o proseguita.

f) prevedere come sanzioni disciplinari: 1) l'ammonimento; 2) la censura; 3) la perdita dell'anzianità; 4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva; 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; 6) la rimozione.

g) stabilire che: 1) l'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso; 2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione; 3) la sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica; 4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna; 5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo; 6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio; 7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile; 8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; 2) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulato ai sensi della lettera a 3); 4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità; 5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo; 6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; 8) la scarsa laboriosità, se abituale; 9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave; 11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi; 2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

l) stabilire che: 1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave; 2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati; 3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

m) stabilire che nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

a 1) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto in quanto compatibili; prevedendo altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente l'intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità;

a 2) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonchè alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

 

 

 

I PUNTI CALDI:

Art. 7 lettera c n. 7 7) l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo. Fermo quanto sopra e quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del fatto e delle prove;

Art. 7 lettera d n. 6 6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati e quindi ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico come risultato della discussione riportata qui sotto (stralci):

CARUSO: E' apparso altresì opportuno sanzionare sotto il profilo disciplinare, anche in considerazione di molti casi di abuso avvenuti, quell'attività di interpretazione delle norme di diritto che in modo palese ed inequivoco si ponga in contrasto con la lettera e lo spirito della legge o abbia contenuto creativo, per la ragione che in tali casi non si può più correttamente parlare di interpretazione ma si tratta in realtà di svolgimento di un'altra funzione, non attribuita dalla legge ai giudici, quale è la funzione legislativa che, come è noto, compete in via primaria al Parlamento. In attuazione dei principi espressi dall'articolo 111 della Costituzione si è ritenuto poi di riformulare in modo più puntuale il numero 7 della lettera d), esplicitando che la valutazione dell'idoneità del comportamento a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria debba tener conto specificamente anche dei profili dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà del giudice. Si sofferma infine sulla nuova previsione di cui al numero 6) della lettera d) nella quale si propone quale nuovo illecito disciplinare non soltanto l'iscrizione del magistrato a partiti politici, o l'adesione ad associazioni o enti che perseguono finalità politiche, ma anche la partecipazione ad attività interne a detti organismi e, più in generale, ad iniziative esterne degli stessi con eccezione delle attività di carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico FASSONE: Interviene il senatore

FASSONE il quale annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 7.100 (nuovissimo testo), dichiarando la fermissima opposizione allo stesso in considerazione sia del metodo seguito - riferendosi al fatto che sono state introdotte importantissime novità in prossimità della votazione finale del disegno di legge n.1296 - sia del contenuto, richiamando l'attenzione in particolare sulle previsioni di cui alla lettera c), numero 7) e lettera d) numero 6) del nuovo articolo 7 proposto dal relatore nella più recente versione del suo emendamento. Si tratta infatti - continua il senatore Fassone - di disposizioni di dubbia legittimità in quanto introducono limitazioni non costituzionalmente corrette e molto pericolose, prevedendo un controllo sull'attività interpretativa - che la legge invece affida senza ulteriori mediazioni ai giudici - e per di più in termini non chiari e con il rischio di ingerenze e strumentalizzazioni lesive dell'indipendenza della magistratura. Ricorda quindi come il legislatore esaurisca il suo compito con l'approvazione della legge e che la stessa una volta varata è da intendersi nel significato che gli interpreti le attribuiscono, tenendo anche conto del modo in cui la stessa si inserisce nell'ordinamento. Richiama l'attenzione sul valore per così dire residuale, per pacifico orientamento dottrinale, del criterio ermeneutico offerto dai lavori preparatori e riferisce quindi alcuni casi significativi di giurisprudenza cosiddetta creativa che in realtà hanno costituito esempi talora meritevoli di interpretazione estensiva o analogica.

VARI: Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO - che sottolinea come alla base delle nuove proposte del relatore vi sia l'intenzione di sanzionare non già ipotesi di interpretazione sistematica o analogica di per sé lecite quanto situazioni patologiche che con l'attività interpretativa non hanno nulla a che vedere - del relatore Luigi BOBBIO - che ritiene si debba porre termine al fenomeno deplorevole dei giudici legislatori - del senatore GUBETTI e della senatrice ALBERTI CASELLATI - che concordano con il relatore sulla necessità di intervenire sulla materia - e del ministro CASTELLI che, aderendo alle considerazioni del PRESIDENTE, ricorda alcuni casi eclatanti di attività "creativa" del diritto ad opera di magistrati.

Riprende la sua dichiarazione di voto il senatore FASSONE il quale si sofferma con accenti fortemente critici sulla previsione che attribuisce rilevanza disciplinare alla partecipazione del magistrato a tutta una serie di attività promosse da partiti e movimenti politici - si tratti anche di marce pacifiste o iniziative culturali - in quanto tali limitazioni si porrebbero in contrasto con la Costituzione che, in quei casi in cui per talune categorie di cittadini ha inteso derogare a diritti di libertà riconosciuti alla generalità, lo ha fatto in maniera espressa e puntuale.

Seguono brevi interventi del senatore GUBETTI - il quale ritiene che proprio gli esempi addotti dal senatore Fassone giustificano la proposta del relatore sul punto per evitare che possa risultarne pregiudicata la credibilità del magistrato - del senatore CAVALLARO - che ritiene sufficienti a superare i timori della maggioranza l'applicazione di istituti come l'astensione o la ricusazione - del senatore BUCCIERO - il quale ritiene invece questi strumenti insufficienti, considerando necessario un intervento specifico anche sotto il profilo disciplinare ed inoltre sottolineando come i comportamenti considerati siano lesivi della credibilità della magistratura nel suo insieme, piuttosto che di quella del singolo magistrato, e come tali meritano di essere sanzionati - ed infine del presidente Antonino CARUSO, che sottolinea come alla base dell'intervento vi sia l'intenzione non già di ledere diritti costituzionalmente garantiti, ma di realizzare un contemperamento equilibrato di interessi in relazione alla natura dei compiti svolti dai giudici affermando al tempo stesso la credibilità dell'ordine giudiziario nel suo insieme.